Termini e condizioni di vendita
Articolo 1 – Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali (le «CG») sono applicabili alle prestazioni di trasporto e/o logistica e/o ad altri servizi associati forniti dalle entità del gruppo MUTUAL LOGISTICS, congiuntamente o individualmente (rispettivamente «le Prestazioni» e «il Prestatore») a beneficio del cliente («il Cliente») e per qualsiasi flusso di informazioni, materiale o immateriale associato. Le CG si intendono accettate dallo stato in cui si trovano dal Cliente, senza riserve, e annullano e sostituiscono tutte le condizioni generali precedentemente scambiate tra le parti («le Parti») aventi lo stesso ambito di applicazione. Si conviene inoltre che le presenti CG prevalgano su tutte le condizioni generali o particolari del Cliente, capitolati d'oneri contrattuali del Cliente e/o qualsiasi altro documento equipollente del Cliente, salvo esplicita accettazione scritta del Prestatore riguardo al loro contenuto. Nell'eventualità in cui una qualsiasi delle disposizioni delle presenti CG dovesse essere dichiarata nulla o non scritta, tutte le altre disposizioni rimarranno applicabili. Si precisa che in assenza delle presenti CG (e delle condizioni particolari del Prestatore o del contratto, qualora tali documenti siano stati firmati tra le Parti) le Prestazioni saranno regolate, in via sussidiaria, dalle condizioni generali di T.L.F. che disciplinano le operazioni effettuate dagli operatori di trasporto e/o logistica.
Articolo 2 – Attuazione delle prestazioni
2.1. Obblighi del Cliente: Il Cliente deve comunicare il peso lordo dei prodotti, comprensivo di imballaggio e confezionamento. I prodotti devono essere confezionati, imballati ed etichettati o rietichettati in modo da sopportare un trasporto e un'operazione di stoccaggio eseguiti in condizioni normali, nonché le successive movimentazioni a ciò connesse. Il Cliente è l'unico responsabile della scelta del confezionamento e della sua idoneità a sopportare tali operazioni. Le diciture sulle etichette devono corrispondere ai requisiti normativi e di dichiarazioni sanitarie, alle necessità di tracciabilità e ai documenti di accompagnamento dei prodotti, senza che vi sia per il Fornitore l'obbligo di verificare i documenti (etichette, fatture commerciali, packing list, ecc.) forniti dal Cliente. I prodotti non devono costituire causa di pericolo per il personale di conduzione o di movimentazione, l'ambiente, la sicurezza dei mezzi di trasporto, gli altri prodotti trasportati o stoccati, i veicoli o terzi. Le date limite di consumo, di vendita o la durata minima di conservazione dei prodotti affidati sono stabilite dalla normativa applicabile. In assenza di ciò, il Cliente impartisce le sue istruzioni, compatibili con i requisiti normativi e sanitari per i prodotti deperibili e il Fornitore le rispetta (con una tolleranza a contatto con i prodotti conforme ai requisiti normativi e legali).
2.2. Rifiuto di prodotti: Il Cliente è tenuto a fornire tempestivamente al Prestatore le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle Prestazioni. Il Prestatore può rifiutare i prodotti la cui natura non è o è insufficientemente indicata, o che arrivano senza una pre-informazione/anticipo sufficienti o al di fuori degli orari di apertura dei siti. Il Cliente sopporta da solo le eventuali conseguenze di dichiarazioni insufficienti e/o errate e/o tardive.
2.3. Proprietà dei prodotti: i prodotti affidati dal Cliente al Fornitore rimangono di proprietà del Cliente. Pertanto, le Parti convengono che il Fornitore resta estraneo a qualsiasi contestazione relativa alla proprietà dei prodotti. Il Fornitore riceve o consegna i prodotti in qualità di ricevente o consegnatario per conto del Cliente. Il Fornitore non ha la qualità di destinatario né di mittente.
2.4. Piombatura: I camion, i semirimorchi, le casse mobili, i container, una volta terminate le operazioni di carico, vengono sigillati dal caricatore stesso o dal suo rappresentante.
2.5. Obblighi dichiarativi: Il Cliente risponde di tutte le conseguenze di un inadempimento dell'obbligo di informazione e dichiarazione sulla natura esatta e sulla specificità della merce quando quest'ultima richiede disposizioni particolari. Inoltre, il Cliente si impegna espressamente a non consegnare al Fornitore merci illecite o proibite (ad esempio prodotti contraffatti, droghe, ecc.). Il Cliente sopporta da solo, senza alcun ricorso nei confronti del Fornitore, le conseguenze, qualunque esse siano, derivanti da dichiarazioni o documenti errati, incompleti, inapplicabili o forniti tardivamente, comprese le informazioni necessarie alla trasmissione di qualsiasi dichiarazione richiesta dalla normativa doganale, in particolare per i trasporti di merci provenienti da paesi terzi.
2.6. Riserve: In caso di perdita, avaria o qualsiasi altro danno subito dai prodotti, o in caso di ritardo, spetta al destinatario o al ricevente procedere alle constatazioni regolari e sufficienti, di formulare riserve motivate e, in generale, di effettuare tutti gli atti utili alla conservazione dei ricorsi e a confermare le suddette riserve nelle forme e nei termini legali, in mancanza dei quali nessuna azione potrà essere esercitata contro il Fornitore o i suoi sostituti.
2.7. Rifiuto o inadempienza del destinatario: In caso di rifiuto della merce da parte del destinatario, o in caso di sua inadempienza per qualsiasi motivo, tutte le spese iniziali e aggiuntive dovute e sostenute per conto della merce rimarranno a carico del Cliente.
2.8. Prelievo, preparazione e spedizione dei prodotti: Qualsiasi prodotto le cui date di scadenza o di consumo siano superate non potrà essere ritirato dal magazzino, salvo in caso di lasciapassare sanitario o di uscita per distruzione. In assenza di istruzioni da parte del Cliente entro un termine ragionevole, i prodotti potranno essere distrutti dal Fornitore a spese del Cliente; il Fornitore sarà quindi liberato da ogni responsabilità riguardo allo stato di tale prodotto e alle conseguenze amministrative che ne potrebbero derivare. I prodotti sono preparati e gestiti nei giorni e negli orari di apertura di ogni sito. Vengono recapitati secondo i tempi del piano di trasporto e della rete dei corrispondenti, indicati puramente a titolo indicativo al Cliente. Il piano di trasporto può essere modificato in qualsiasi momento dal Fornitore.
2.9. Consegna in contrassegno: la stipulazione di una consegna contro rimborso non costituisce dichiarazione di valore e non modifica pertanto le regole di indennizzo per perdite e avarie come definite nell'articolo 6 qui di seguito.
Articolo 3 – Tariffe
3.1. Ogni potenziale cliente o cliente ha la possibilità di ottenere dal Fornitore le tariffe applicabili e il tariffario dei prezzi unitari.
3.2. Tutti i prezzi sono stati calcolati in base agli elementi forniti dal Cliente. In caso di modifica delle circostanze giuridiche, legali/normative dimostrate dal Fornitore, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i prezzi entro un mese dalla notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del Fornitore. Allo stesso modo, in deroga all'articolo 1195 del Codice Civile, in caso di modifica delle circostanze economiche, politiche, tecnologiche, commerciali e operative imprevedibili per le Parti ed esulanti dal loro controllo, sopravvenute successivamente all'applicazione delle CG, e che sconvolgono l'equilibrio economico contrattuale, le Parti concordano di rinegoziare in buona fede le modalità applicabili entro un mese dalla notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di una delle Parti.
3.3. I prezzi non includono dazi, tasse, imposte e altre imposte dovute ai sensi di qualsiasi normativa applicabile, in particolare fiscale o doganale.
3.4. I prezzi inizialmente concordati vengono rivalutati una volta all'anno in base all'indice Composite des Coûts Logistiques T.L.F per le prestazioni di logistica e Co-Packing, e all'indice CNR per le prestazioni di Trasporto (lunga distanza EA / Regionale EA escluso GO).
Articolo 4 – Fatture
Le fatture vengono trasmesse in formato elettronico e sono pagabili entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura, senza sconto. Ogni deduzione/compensazione operata dal Cliente nei confronti del Fornitore è esclusa. Il mancato pagamento totale o parziale di una fattura a singola scadenza comporterà, senza formalità, la decadenza del termine con conseguente esigibilità del pagamento immediato di diritto, di ogni somma dovuta alla data di tale inadempimento e autorizzerà il Fornitore a richiedere il pagamento in contanti prima dell'esecuzione di ogni nuova Prestazione. Inoltre, tali somme dovute comporteranno automaticamente l'applicazione di penalità di mora pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua ultima operazione di finanziamento, maggiorato di 10 punti, nonché un'indennità forfettaria per spese di recupero, dell'importo di 40 €, o di un importo superiore su giustificazione.
Articolo 5 – Diritto di ritenzione convenzionale e pegno convenzionale
Qualunque sia la qualità in cui interviene il Fornitore, il Cliente gli riconosce espressamente un diritto di ritenzione convenzionale, opponibile a tutti, e un diritto di pegno convenzionale su tutti i prodotti, valori e documenti in possesso del Fornitore, e ciò a garanzia della totalità dei crediti (fatture, interessi, spese sostenute, ecc.) che il Fornitore detiene nei suoi confronti, anche anteriori o estranei alle operazioni effettuate in relazione ai prodotti, valori e documenti che si trovano effettivamente tra le sue mani.
In modo più generale, si ricorda che, in conseguenza delle disposizioni degli articoli 1219 e 1220 del Codice Civile, il Fornitore ha il diritto di rifiutare l'esecuzione della sua prestazione in caso di inadempimento del Cliente ai suoi obblighi.
Articolo 6 – Responsabilità
6.1. Salvo diversa pattuizione nel contratto o nelle condizioni particolari sottoscritte tra le Parti, la responsabilità del Fornitore è impegnata nelle seguenti condizioni:
– in caso di responsabilità per fatto dei sostituti: nei limiti di quella eventualmente sostenuta dai sostituti nell'ambito dell'operazione loro affidata. Qualora i limiti di indennizzo dei sostituti non siano noti, inesistenti o non derivino da disposizioni imperative, si considerano identici a quelli fissati in caso di responsabilità personale del Fornitore. In ogni caso non potrà eccedere la responsabilità personale del Fornitore.
– in caso di responsabilità personale del Prestatore per i danni imputabili a perdite e avarie e per tutte le conseguenze che ne possano derivare: entro il limite di 20 € per chilogrammo di peso lordo della merce mancante o avariata, senza poter superare, indipendentemente dal peso, il volume, le dimensioni, la natura o il valore della merce in questione, un importo superiore al prodotto del peso lordo del prodotto espresso in tonnellate moltiplicato per 5.000 €, con un massimo di 60.000 € per evento. – in caso di responsabilità personale del Prestatore per qualsiasi altro danno, compreso il ritardo nella consegna debitamente accertato: entro il limite del prezzo del trasporto della merce (dazi, tasse e spese varie escluse) o del prezzo del servizio all’origine del danno, oggetto del contratto. Tale indennizzo non potrà superare quello dovuto in caso di perdita o avaria della merce. Il risarcimento dei danni è strettamente limitato agli importi di seguito indicati. Tutti i preventivi forniti, tutte le offerte di prezzo puntuali presentate, nonché le tariffe generali sono stabiliti e/o pubblicati tenendo conto delle limitazioni di responsabilità sopra enunciate. Inoltre, per quanto riguarda i servizi di magazzinaggio, il Prestatore non risponde della perdita o della rottura, purché queste non superino lo 0,21% dei colli in uscita su base annua mobile. Dopo ogni inventario annuale verrà effettuato un conguaglio annuale. Non sarà accettata alcuna rifatturazione se non in occasione di tale regolarizzazione annuale, compensata dall’importo delle perdite.
6.2. In qualsiasi caso, la responsabilità del Fornitore è limitata al danno provato e che gli è imputabile. Il Fornitore è tenuto solo al risarcimento dei danni che potevano essere previsti al momento della conclusione del contratto o delle condizioni particolari firmati tra le Parti e che comprendono solo ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ai sensi degli articoli 1231-3 e 1231-4 del Codice Civile. Le Parti concordano espressamente che la responsabilità del Fornitore è totalmente esclusa nei seguenti casi: – per quanto riguarda la fabbricazione dei prodotti, la loro composizione, le loro qualità intrinseche, la loro vendita e commercializzazione e distribuzione, la loro etichettatura (e ciò in particolare conformemente al regolamento UE 1169/2011 INCO), il loro controllo (in particolare, il Cliente assicura il rispetto dei criteri microbiologici dei propri prodotti conformemente al regolamento UE 2073/2005). Il Cliente si impegna e si assume la responsabilità di ogni legislazione, in particolare francese ed europea relativa ai prodotti. In particolare, spetta a lui dichiarare i prodotti di importazione conformemente alla legislazione in vigore. – per quanto riguarda i danni immateriali consecutivi o meno (quali perdite di esercizio, danno commerciale, differenza di corsi di riapprovvigionamento, pregiudizio all'immagine, alla reputazione, ecc…). – per quanto riguarda tutti i danni, quale che ne sia la causa, la natura o l'entità, consecutivi a un guasto del collegamento EDI, del materiale o dei software informatici appartenenti al Cliente e/o a terzi, o che il Fornitore non ha sotto il suo controllo. Di conseguenza, il Cliente e i suoi assicuratori rinunciano a ogni ricorso contro il Fornitore e i suoi assicuratori per tutti i danni derivanti dalle tre esclusioni di responsabilità sopra esposte all'articolo
6.3. Per quanto riguarda le perdite e i danni causati dagli eventi, il Cliente ha sottoscritto una propria assicurazione, senza diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore e dei suoi Assicuratori.
6.4. A tal fine, il Cliente si impegna a fare il necessario presso i propri assicuratori. Qualora il Cliente non adempisse a tale obbligo o la rinuncia al ricorso non potesse essere applicata in tutto o in parte, qualunque ne sia la causa, il Cliente dovrà garantire personalmente, in modo pieno ed esaustivo, il Fornitore e i propri assicuratori.
6.5. Il Fornitore è autorizzato a rifiutare la presa in carico della merce in caso di presenza di qualsiasi parassita sulla merce, sul suo imballaggio o sui suoi pallet. Se la presa in carico è già avvenuta, il Fornitore è autorizzato a mettere in quarantena i suddetti pallet. Il Cliente dovrà quindi recuperare la merce senza indugio. Se il cliente non provvede al ritiro della merce entro 48 ore, la merce sarà distrutta dal Fornitore a spese del Cliente. Il Cliente si assumerà da solo i danni diretti alla sua merce nonché i suoi pregiudizi indiretti.
Articolo 7 – Garanzia
7.1. Il Fornitore dichiara di aver stipulato con una compagnia notoriamente solvibile un'assicurazione la cui natura e importo sono conformi alle buone pratiche professionali. Si impegna a rilasciare al Cliente un certificato di assicurazione su prima richiesta. Le condizioni della polizza assicurativa si intendono note e accettate dai mittenti, dai destinatari e, in generale, dal Cliente. I loro importi costituiscono limiti di indennizzo opponibili al Cliente.
7.2. Per le Prestazioni di trasporto: nel caso in cui il valore di mercato dei prodotti fosse superiore ai limiti di responsabilità legali o convenzionali del Fornitore, il Cliente ha la facoltà di chiedere al Fornitore di stipulare per suo conto un'assicurazione «danni ad valorem», salvo accettazione da parte del Fornitore e previo pagamento del premio corrispondente, precisandogli i rischi da coprire e i valori da garantire. Le istruzioni assicurative devono essere rinnovate per iscritto per ogni operazione.
7.3. Per le Prestazioni di logistica: il Fornitore sarà responsabile dei danni accidentali diretti di cui potrebbe essere responsabile, che potrebbero verificarsi ai prodotti affidati dal Cliente. Spetta al Cliente comunicare per iscritto al Fornitore il valore reale dei prodotti da assicurare e aggiornarlo ogni mese. In caso di sinistro, i prodotti venduti fermi saranno stimati al prezzo di vendita concordato, IVA esclusa, dedotte le spese evitate dalla mancata consegna. I prodotti non venduti fermi saranno stimati al valore di costo IVA esclusa all'ultima quotazione precedente al sinistro, comprese le spese di trasporto e di magazzinaggio.
Articolo 8 – Riservatezza
Per tutta la durata dell'esecuzione delle Prestazioni, il Cliente si impegna a considerare strettamente confidenziali, e a non divulgare a terzi (salvo accordo preliminare e scritto del Prestatore) le informazioni già ricevute dal Prestatore nonché quelle comunicate dal Prestatore nel corso dell'esecuzione delle Prestazioni, in particolare le informazioni tecniche, finanziarie, commerciali e operative.
Articolo 9 – Proprietà Intellettuale
Salvo diversamente pattuito, il gruppo di cui fa parte il Fornitore è proprietario di tutte le informazioni, i visivi, i loghi, i concetti, le specifiche, i documenti, il know-how e gli altri elementi contenuti nei CG e in qualsiasi documento contrattuale che vincola le Parti, e/o comunicati al Cliente nell'ambito delle discussioni precontrattuali e dell'esecuzione dei Servizi. Il Cliente e/o qualsiasi terzo da esso designato (consulente, revisore, ecc.) non è autorizzato ad utilizzarli senza il previo accordo scritto del Fornitore.
Articolo 10 – Forza maggiore
Gli obblighi di ciascuna Parte saranno sospesi di pieno diritto e la sua responsabilità liberata in caso di eventi di forza maggiore, definiti come eventi imprevedibili ed esterni che rendono impossibile l'esecuzione delle Prestazioni. Sono considerati tali, in particolare, i conflitti del lavoro, lo sciopero, le pandemie o epidemie e le loro conseguenze dirette, le catastrofi naturali, i vincoli insormontabili e tutte le altre circostanze quali la requisizione, l'embargo, la mancanza di mezzi di trasporto, la mancanza generale di approvvigionamento energetico, le restrizioni di impiego e di energia. In caso di verificarsi di un caso di forza maggiore, la Parte interessata informerà immediatamente l'altra Parte. Se il caso di forza maggiore persiste per più di trenta (30) giorni lavorativi, le Parti si incontreranno per decidere le condizioni di proseguimento o di risoluzione delle Prestazioni. Il ritardo dovuto all'evento di forza maggiore prolungherà di conseguenza il termine di esecuzione degli obblighi della Parte che subisce l'evento.
Articolo 11 – Audit
Il Cliente potrà effettuare audit nei giorni e negli orari lavorativi di ciascuna sede del Fornitore, a condizione di averne informato quest'ultimo del proprio arrivo per iscritto, consegnato almeno due (2) settimane prima della data dell'audit e precisando l'oggetto nonché le modalità di esecuzione della visita. L'insieme dei costi dell'audit sarà a carico del Cliente. L'attuazione dell'audit dovrà, nella misura del ragionevole, perturbare il meno possibile le operazioni del Fornitore.
Articolo 12 – Durata
Fatta eccezione per qualsiasi altra disposizione, le Parti concordano sul fatto che, in caso di rapporto commerciale consolidato, ciascuna Parte possa interromperlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rispetto dei termini di preavviso stabiliti nelle condizioni generali di T.L.F (nella loro versione integrale).
Articolo 13 – Intuitu personae
Il Fornitore si impegna a eseguire le Prestazioni con mezzi propri. Tuttavia, potrà ricorrere alla subfornitura per l'esecuzione di tutta o parte delle Prestazioni. In tal caso, il Fornitore è l'unico responsabile della scelta del proprio subfornitore. Si conviene che le filiali del gruppo del Fornitore non sono considerate subfornitori ai sensi delle CG. Inoltre, il Fornitore potrà liberamente cedere in tutto o in parte i propri diritti e obblighi derivanti dalle presenti con qualsiasi mezzo a qualsiasi altra società del gruppo MUTUAL LOGISTICS. Allo stesso modo, si conviene espressamente che i diritti e gli obblighi delle presenti proseguiranno nel caso in cui il Fornitore sia oggetto di un cambiamento di controllo, di un conferimento societario, di una fusione o di un'assorbimento, in particolare da parte di un'altra società del gruppo del Fornitore.
Articolo 14 – Dati personali
Il Prestatore di servizi e le sue controllate raccolgono e trattano i dati personali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei vigenti, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), nonché delle diverse leggi e normative applicabili, quali la legge francese sull’informatica e le libertà del 6 gennaio 1978 e successive modifiche. Le informazioni personali raccolte dal Prestatore vengono registrate nel suo archivio clienti e utilizzate per la corretta gestione dei rapporti con il Cliente e l’adempimento dei propri obblighi. I dati personali sono conservati per il periodo di conservazione previsto dalla legge. L’accesso ai dati personali è strettamente limitato ai dipendenti e agli incaricati del Prestatore, autorizzati a trattarli in ragione delle loro funzioni, e potrà eventualmente essere concesso a terzi collegati all’azienda per l’esecuzione di attività subappaltate necessarie all’erogazione dei servizi, senza che sia necessaria l’autorizzazione del Cliente. Si precisa che, nell’ambito dell’esecuzione dei propri servizi, i terzi hanno solo un accesso limitato ai dati e sono tenuti a utilizzarli in conformità con le disposizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Al di fuori dei casi sopra indicati, il Prestatore si impegna a non vendere, affittare, cedere o consentire l’accesso ai dati a terzi senza il previo consenso del Cliente, a meno che non sia obbligato a farlo per un motivo legittimo (obbligo legale, lotta contro le frodi o gli abusi, esercizio dei diritti di difesa, richiesta da parte di un’autorità giudiziaria e/o amministrativa competente, ecc.). Il Prestatore si impegna ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei dati comunicati e, in particolare, per impedire che essi vengano alterati, danneggiati o che terzi non autorizzati vi abbiano accesso. Il titolare dei dati personali ha, fatte salve le disposizioni della normativa vigente, il diritto di: – richiedere al Prestatore l’accesso, la rettifica, la cancellazione o la portabilità dei propri dati personali, – richiedere al Prestatore una limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, – opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, – revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento. Può esercitare i propri diritti inviando un’e-mail all’indirizzo dpo.rgpd@mutuallogistics.com indicando i propri dati completi (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) e specificando l’oggetto della richiesta. Potrebbe essergli richiesto di dimostrare la propria identità. Infine, ha la possibilità di presentare un reclamo alla CNIL.
Articolo 15 – Etica degli Affari – Lotta alla Corruzione:
Il Prestatore attribuisce particolare importanza alla lotta contro la frode e la corruzione e si aspetta che ogni controparte aderisca agli stessi principi e rispetti rigorosamente la normativa vigente. Il Cliente è informato che, in conformità in particolare alla legge denominata «Sapin II» relativa alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e alla modernizzazione della vita economica del 9 dicembre 2016, il Prestatore dispone di misure interne di prevenzione della corruzione. Il Prestatore provvede affinché tutti i propri collaboratori, in particolare quelli che hanno la facoltà di impegnarlo nei rapporti con terzi, condividano e applichino le norme di legge e i regolamenti interni che garantiscono il rispetto dell’etica aziendale. Nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi e le norme previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia di conflitti di interesse, diritto della concorrenza e lotta alla corruzione e al traffico di influenze. Di conseguenza, qualsiasi inadempimento da parte del Cliente agli obblighi del presente articolo sarà considerato un inadempimento grave che darà diritto al Prestatore di risolvere il Contratto di pieno diritto, senza preavviso né indennizzi, ma fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni che ne derivino, a cui il Prestatore potrebbe avere diritto. Il Cliente garantisce che qualsiasi persona, fisica o giuridica, che agisca per suo conto nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto (i) rispetti ogni normativa applicabile in materia di lotta alla corruzione, (ii) non compia, con azioni od omissioni, alcun atto che possa comportare la responsabilità del Prestatore a causa del mancato rispetto di detta normativa, (iii) attui e mantenga le proprie politiche e misure in materia di etica e lotta alla corruzione, (iv) informerà senza indugio il Prestatore di qualsiasi evento di cui venga a conoscenza e che possa comportare l’ottenimento di un vantaggio indebito, finanziario o di qualsiasi altra natura, nell’ambito del presente contratto, (v) infine, il Cliente si impegna a fornire al Prestatore tutta l’assistenza necessaria per rispondere a una richiesta proveniente da un’autorità competente in materia di lotta alla corruzione. .
Articolo 16 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie
La presente relazione commerciale è disciplinata e interpretata secondo il diritto francese. In mancanza di una soluzione amichevole intervenuta entro 30 giorni dalla data del tentativo di risoluzione, le Parti attribuiscono la competenza per qualsiasi contestazione o controversia relativa alla formazione, all'esecuzione, all'interpretazione o alla cessazione del presente accordo e alle sue conseguenze, ai Tribunali di Lione, che saranno gli unici competenti a conoscere qualsiasi procedimento, inclusi i procedimenti sommari, le istanze o la garanzia, anche in caso di pluralità di attori o convenuti.
